All'articolo 1, vengono stabiliti, per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, materiale particolato, piombo, benzene e monossido di carbonio:

-  i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria
   ambiente

-  la soglia di valutazione superiore, la soglia di valutazione
   inferiore e i   criteri di verifica della classificazione delle zone e
   degli agglomerati

-  le modalità per l'informazione da fornire al pubblico sui livelli
   registrati di inquinamento atmosferico ed in caso di
   superamento delle soglie di allarme
-  i nuovi valori limite e le nuove soglie di allarme