All'articolo 1,
vengono stabiliti, per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di
azoto, ossidi di azoto, materiale particolato, piombo, benzene e
monossido di carbonio: -i criteri per la
raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria ambiente -la soglia di valutazione superiore, la
soglia di valutazione inferiore e icriteri di verifica della classificazione
delle zone e degli
agglomerati -le modalità per
l'informazione da fornire al pubblico sui livelli registrati di inquinamento atmosferico ed
in caso di superamento delle
soglie di allarme
-i
nuovi valori limite e le nuove soglie di allarme